TESTO
approvato dalla Camera dei deputati
TESTO
modificato dal Senato della Repubblica

Disposizioni in materia di circolazione e di sicurezza stradale.
Disposizioni in materia di circolazione e di sicurezza stradale nonché delega al Governo per la riforma del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
 
Art. 1.
(Modifiche all'articolo 7 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di regolamentazione della circolazione nei centri abitati).
 

      1. All'articolo 7 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, di seguito denominato «decreto legislativo n. 285 del 1992», sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) alla lettera b) del comma 1, dopo le parole: «degli inquinamenti» sono inserite le seguenti: «atmosferici ed acustici» e dopo le parole: «della tutela del territorio» sono inserite le seguenti: «, il Ministro della salute»;
            b) dopo il comma 14 è inserito il seguente:
        «14-bis. Chiunque non ottemperi ai provvedimenti di limitazione della circolazione di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 120 a euro 360».

Art. 5.
(Modifiche all'articolo 117 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di limitazioni nella guida).

Art. 5.
(Modifiche all'articolo 117 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di limitazioni nella guida).

      1. All'articolo 117 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

      1. All'articolo 117 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

      [Si veda la lettera c)].

      «2-bis. Ai titolari di patente di guida di categoria B, per i primi tre anni dalla data del rilascio, non è consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 55 kW/t; inoltre, se trattasi di veicoli di categoria M1, la potenza massima non può essere superiore a 70 kW. La limitazione di cui al presente comma non si applica ai veicoli adibiti al servizio di persone invalide autorizzate ai sensi dell'articolo 188, purché la persona invalida sia presente sul veicolo, e a coloro che abbiano svolto almeno otto ore di pratica presso un "centro di guida sicura", riconosciuto con decreto ministeriale, documentate da un certificato di frequenza rilasciato dal centro stesso».

          a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

      «1. È consentita la guida dei motocicli ai titolari di patente A, rilasciata alle condizioni e con le limitazioni dettate dalle disposizioni comunitarie in materia di patenti»;

          soppressa

          b) al comma 2, le parole: «e di 90 km/h» sono sostituite dalle seguenti: «e di 80 km/h»;

          soppressa

          c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

          soppressa

      «2-bis. Ai titolari di patente di guida di categoria B, per i primi tre anni dalla data del rilascio, non è consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 60 kW/t. A tale fine sono computati anche il periodo per il quale il soggetto è stato autorizzato ad effettuare esercitazioni di guida accompagnata ai sensi dell'articolo 115, nonché

      (Si veda il comma 1, capoverso 2-bis).


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il periodo di frequenza di corsi specificamente destinati alla guida sicura. I contenuti e le modalità di organizzazione di tali corsi sono definiti con decreto del Ministro dei trasporti. La limitazione di cui al presente comma non si applica ai veicoli adibiti al servizio di persone invalide autorizzate ai sensi dell'articolo 188, purché la persona invalida sia presente sul veicolo»;

          d) al comma 3, primo periodo, le parole: «ai commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1, 2 e 2-bis»;

          soppressa

          e) al comma 5, primo periodo, le parole: «e comunque prima di aver raggiunto l'età di venti anni,» e le parole: «di guida e» sono soppresse e le parole: «da euro 74 a euro 296» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 148 a euro 594».

          soppressa

      2. Il decreto del Ministro dei trasporti di cui all'articolo 117, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dal comma 1, lettera c), del presente articolo, è emanato entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

      Soppresso

      3. Le disposizioni del comma 2-bis dell'articolo 117 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applicano ai titolari di patente di guida di categoria B rilasciata a far data dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.       Soppresso